Prevenzione della corruzione

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2026 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

In allegato quanto in oggetto.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2025 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

In allegato quanto in oggetto.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2024 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

In allegato quanto in oggetto. Di seguito le delibere del consiglio direttivo.

Delibera1

Delibera2


SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2023 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

In allegato quanto in oggetto. Di seguito le delibere del consiglio direttivo.

Delibera1.

Delibera2.

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)


In questa sezione è pubblicato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e i suoi allegati; le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate (articolo 1, comma 2-bis, legge 190/2012; articolo 10, comma 8, lettera a) del d. lgs. n. 33/2013).
Per il biennio (2025-2028) il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è:Tatjana Savli

Allegati PTCPT 2002-2022

Whistleblowing (Segnalazione di illeciti)

Con il termine whistleblowing s’intende la segnalazione spontanea ed in forma anonima da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”), di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’organizzazione. Il segnalante spesso è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore della stessa organizzazione.

Il whistleblowing è regolamentato da un’ampia normativa sia europea che nazionale, la cuievoluzione più recente è rappresentata in Italia dal D.L.gs. 24/2023.

La normativa non fa distinzione tra ambito pubblico e privato, considerando possibili whistleblowers tutti coloro che sono collegati a un'organizzazione e che potrebbero avere ritorsioni in caso di segnalazione di una violazione (le misure di protezione includono anche i facilitatori, ovvero coloro che aiutano il segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata, oppure colleghi o persone dello stesso contesto lavorativo).

Per gestire al meglio questo importante strumento di segnalazione, è necessario che il sistema di whistleblowing sia:

  • Facilmente accessibile e utilizzabile
  • Assicuri la tutela di ogni segnalante
  • Garantisca il monitoraggio e la gestione delle segnalazioni
  • Preveda interventi rapidi a fronte di una segnalazione 

All’interno dell’Opi Gorizia, l’obiettivo della regolamentazione del Whistleblowing è quello di favorire una pratica dall’elevato valore civico, capace di far emergere e perciò di prevenire e contrastare illeciti suscettibili di arrecare pregiudizio al patrimonio o all’immagine e credibilità dell’Amministrazione, senza che la segnalazione presentata nell’interesse generale all’integrità,alla legalità e al buon andamento della Pubblica Amministrazione esponga il suo artefice a conseguenze sfavorevoli.


Allegati:



Accesso civico


ACCESSO CIVICO

 L’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 prevede che, nei casi in cui vi sia un obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati a carico della pubblica amministrazione e quest’ultima ne ometta la pubblicazione, chiunque ha diritto di richiederli, esercitando il cd. accesso civico. La richiesta di accesso civico è gratuita, non va motivata e deve essere presentata alla segreteria dell’Ordine.

Vale l’art. 5 bis del citato decreto in ordine ai limiti e ai casi di esclusione dell’accesso civico.ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d.lgs. n.33/2013. La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione,la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato,paragrafo 4.2).

L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013).

Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

Per formulare le richieste di accesso, possono essere utilizzati i modelli sotto riportati, a seconda della tipologia di istanza che si intende avanzare.

Modello Istanza Accesso civico

Modello Istanza Accesso civico generalizzato

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è Tatjana Savli.

Il titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni è il Presidente del Consiglio.

Le eventuali richieste vanno presentate all’Ente, utilizzando i seguenti riferimenti:

Tel. 0481/534024

Email: amministrazione@opi-go.it

PEC: gorizia@cert.ordine-opi.it

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al paragrafo successivo è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti,ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto lgs. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al paragrafo precedente,il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensidell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati

Obiettivi di accessibilità 2024

Nel link gli obiettivi di accessibilità di OPI Gorizia per l'anno 2024

Obiettivi di accessibilità 2025

Nel link gli obiettivi di accessibilità di OPI Gorizia per l'anno 2025

Obiettivi di accessibilità 2026

Nel link gli obiettivi di accessibilità di OPI Gorizia per l'anno 2026

Dati ulteriori